Precisiamo che articoli, recensioni,
comunicazioni, eventi, appuntamenti... e quant'altro vengono da noi pubblicati
non in base ad una adesione ideologica o morale, ma solo
se ce ne viene fatta esplicita richiesta (anche con una semplice
comunicazione fatta alla nostra Redazione a scopo di pubblicazione),
pur rimanendo noi liberi di soddisfare o meno i desiderata.
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Grassetti,corsivi,
colori, parentesi quadre, |
Giuristi, giornalisti,
docenti, scrittori, nell'illustrare le ragioni del loro impegno civile
invitano i cittadini italiani, tutti, ad approfondire il grave tema del
Mandato di arresto europeo, la cui portata epocale è stata sino
ad oggi misconosciuta, quando |
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La Decisione
Quadro "relativa al Mandato d'arresto europeo", varata dal Consiglio
dell'Unione europea su proposta della Commissione europea il 13 giugno
2002, ha suscitato in molte persone di provata competenza gravi perplessità
e, in autorevoli interventi, è stato dimostrato che essa rappresenta
un gravissimo indebolimento dei diritti civili e democratici di cui attualmente
godono i cittadini italiani. Se venisse approvata non è esagerato
affermare che verrebbero messe a rischio le garanzie costituzionali poste
attualmente alla base della nostra convivenza civile, aprendo la via a
possibilità repressive senza precedenti, da parte di autorità
lontane, anonime ed impersonali, in pratica incontrollabili. Queste possibilità,
nell'ottica europea, sarebbero giustificate da un rapporto di reciproca
"fiducia" degli Stati membri dell'U.E nei rispettivi sistemi
giudiziari. |
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Prima di venire ad un esame più puntuale del problema, va sottolineato un aspetto giuridico di vitale importanza: ai sensi dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea, se l'Italia recepisce la Decisione quadro sull'Euromandato resta vincolata al rispetto dei principi contenuti nella Decisione medesima. Per tale motivo, risulterebbe inutile, quando non dispersivo, approfondire nella seguente sintesi il contenuto delle proposte formulate dagli schieramenti politici nazionali. |
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1) Il Mandato
d'arresto europeo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici
leggi straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. La relativa
Decisione (art. 2, par. 2), infatti, abroga espressamente il fondamentale
principio della doppia incriminabilità. In forza di tale principio
l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato solo se il reato
per cui si procede costituisce reato anche per la legge italiana e non
solo per quella straniera. |
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2) Il Mandato
d'arresto europeo vuole offrire la possibilità ad un giudice straniero
di arrestare cittadini italiani (innocenti) anche per fatti compiuti in
tutto o in parte in Italia. Esso infatti, per quanto i proponenti si preoccupino
in ogni modo di negare questa imbarazzantissima evidenza, stabilisce che
di massima (art. 4, c. 1, incipit e punto 7, lett a) salvo diversa decisione
dell'autorità giudiziaria che peraltro in tal caso
è tenuta a motivare il diniego (art. 17, comma 6) il
cittadino va consegnato al giudice straniero anche per fatti che si considerino
avvenuti in tutto o in parte in Italia, così sostanzialmente abolendo
il principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.). |
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3) Le fattispecie
criminose per cui è possibile spiccare un euromandato non sono
32, ma innumerevoli. |
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4) Il Mandato
d'arresto europeo si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in
quanto deve venire eseguito anche se contro quest'ultimo non esiste la
minima prova. Infatti l'indicazione degli indizi di colpevolezza non solo
non è prevista (art. 8), ma è addirittura esclusa dalla
modulistica allegata alla Decisione, che non concede spazio alcuno ad
una sia pur sommaria valutazione delle prove a carico dell'accusato: è
sufficiente che il giudice o il pubblico ministero straniero indichi i
fatti (che potrebbero essere paradossalmente persino inventati) "giustificanti"
la richiesta di consegna dell'accusato. |
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5) Il Mandato d'arresto europeo toglie praticamente di mezzo la figura dell'avvocato difensore, che, non potendo né interloquire sugli indizi di colpevolezza, né addurre l'eventuale violazione del principio di doppia incriminabilità, né eccepire il carattere politico del reato (ché anzi i reati politici e di opinione, come si vedrà, sono particolarmente nel mirino della proposta europeista), non si capisce cosa ci stia a fare. Il suo ruolo è infatti talmente ridotto da poter servire solo a gettare polvere negli occhi, facendo credere al pubblico che esiste ancora un diritto alla difesa. Comunque, significativamente, questo simulacro di difensore perde il suo nome programmatico e viene definito all'art. 11 "consulente legale". |
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6) Il sequestro dei beni del malcapitato che incappasse nell'Euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato, che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto alla disperazione. Basandosi sul solito principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio ha infatti adottato una decisione quadro in materia di "blocco dei beni o di sequestro probatorio" in data 22 luglio 2003, che prevede, fra l'altro, il sequestro "per la successiva confisca dei beni" (art. 3, comma 1, lett. b)). Anche qui è espressamente specificato che per il sequestro non serva la doppia incriminabilità (v. prec. punto n. 1). Anche qui il giudice italiano non può fare obiezioni di merito e persino a fronte di un sequestro pretestuoso deve solo, di regola, eseguirlo. Per quali puntuali motivi si darà luogo a confisca? Aperta la strada ad una confisca di cui non si conoscono a priori i confini ed i reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano. A mero titolo di esempio, si pensi che in Italia la famigerata legge Mancino (L. n. 205/1993) che non a caso si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica sanziona l'appartenenza ad organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca (anche) dell'alloggio del "reprobo": è sufficiente che in quell'alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere: ad es. un coltello da cucina (!). Se il "criminale" viene giudicato in patria, simili norme pretestuose, finalizzate esclusivamente all'annichilimento dell'avversario, vengono sterilizzate o comunque rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse diverrebbero però pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale. A ciò si aggiunga che in Italia, fortunatamente, previsioni quali quelle della legge Mancino rappresentano un'eccezione. E nel resto d'Europa.? |
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7) Il Mandato
di arresto europeo per quanto sovversivo delle garanzie giuridiche possa
apparire, non è che il preludio di un sistema automatico di consegna
degli accusati e dei condannati a qualsiasi autorità giudiziaria
dell'Unione europea per qualsivoglia accusa. Questo sconvolgente programma,
che costituisce un formale impegno per tutti gli Stati che in qualsiasi
modo vi aderiscano, è esplicitamente enunciato, pur fra molte proteste
del tutto generiche, e quindi meramente retoriche, di "rispetto dei
diritti fondamentali", dal 5° dei 13 "consideranda"
che precedono il testo normativo del Mandato di arresto. In esso infatti
si legge: "L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, comporta la soppressione dell'estradizione fra
Stati membri che deve essere sostituita da un sistema di consegna tra
autorità giudiziarie", pervenendo in conclusione ad "un
sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia
penale.". |
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8) L'esecuzione
di un Mandato di arresto europeo si può risolvere in una vera e
propria deportazione. E' questa la considerazione che discende con tutta
evidenza dai precedenti punti. Per rendersi conto di quanto essa sia inconfutabile,
è sufficiente pensare alla situazione di un cittadino italiano
prelevato e trasportato in qualche carcere di un Paese straniero di cui
ignora totalmente la lingua, dove non conosce nessuno e nessuno sa chi
egli sia e si preoccupa del suo destino, dove non sa a chi rivolgersi
per la difesa e, se pur gli è assegnato un avvocato, né
egli lo capisce, né l'avvocato capisce lui. Le sole difficoltà
economiche in cui verrebbe a trovarsi sarebbero, di regola, sufficienti
a precludergli ogni seria speranza di difesa. L'"euroarrestato",
quand'anche in Italia fosse il primo dei penalisti, nulla saprebbe delle
leggi del Paese nelle cui carceri è detenuto. Presto dimenticato
anche nella sua ormai lontanissima patria, rischierebbe di scomparire
nell'ignoto. |
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9) I popoli vengono tenuti all'oscuro sulla sconvolgente portata del Mandato di arresto europeo. Il Mandato d'arresto verrebbe adottato (e in molti paesi è stato già recepito) senza nessun vero dibattito pubblico, senza nessun coinvolgimento ed informazione dei cittadini, in un complice e sospetto silenzio della stampa e dei grandi mezzi di comunicazione. Vi sono come chiunque può verificare di persona con poche domande innumerevoli avvocati, magistrati, addetti delle forze dell'ordine, persone impiegate ad ogni livello nelle più diverse ed anche importanti attività, che non sanno dire nulla di preciso sul contenuto del "Mandato d'arresto europeo". Il popolo italiano verrebbe scavalcato dalle proposte (di fatto sono ben più che semplici proposte) di pochi tecnocrati di Bruxelles, non eletti dai cittadini: in condizioni di omertoso silenzio e di totale manipolazione delle opinioni pubbliche. Prima che il Parlamento si pronunci occorre che i cittadini sappiano, che si abbia un dibattito pubblico intenso e franco, che le persone vengano rese edotte dei gravissimi rischi inevitabilmente connessi anche al miglior tipo di adattamento della legge sul "Mandato d'arresto". |
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10) Il Mandato d'arresto europeo mostra che le decisioni prese a Bruxelles possono ledere diritti fondamentali, scavalcando persino Parlamenti e Costituzioni nazionali. L'introduzione del Mandato d'arresto europeo (ma lo stesso discorso vale per moltissime altre normative imposte da Bruxelles agli ignari popoli europei) configura la violazione di principi e garanzie fondamentali statuiti dalla Costituzione italiana e rivela la gravità di quello che in gergo viene chiamato "deficit di democrazia" della U.E., consistente anzitutto nel fatto che sistematicamente i tecnici ed i funzionari della Commissione Europea (non eletti e non conosciuti dai cittadini degli Stati europei) producono, a ritmo frenetico, migliaia di pagine di nuove proposte normative, che poi vengono presentate per l'approvazione al Consiglio dell'Unione (che riunisce i ministri nazionali competenti per la materia trattata). In tal modo, ed in base ad altre analoghe procedure, un rappresentante dell'esecutivo, avallando a Bruxelles una proposta europea di cui spesso ignora la vera portata, impegna tutto il suo paese a recepire normative-capestro che possono alterare o cancellare più di un articolo delle costituzioni o delle leggi nazionali. Né si dimentichi che in seno all'U.E. il Parlamento europeo, che è l'unica istituzione eletta democraticamente, ha un ruolo del tutto marginale. |
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11) Fra le
elasticissime figure di reato punibili, è previsto di fatto anche
il reato di pensiero. Questa aberrazione giuridica è raggiunta
dalla diciassettesima fattispecie del già citato art. 2: "razzismo
e xenofobia", in cui praticamente qualunque opinione non perfettamente
"politically correct" può esporre al rischio della persecuzione
giudiziaria. Infatti, in base all'ennesima proposta di decisione quadro,
sempre della Commissione europea (del 28 novembre 2001: articolo 3, primo
comma, lettera a), si stabilisce che "per razzismo e xenofobia"
debba intendersi "il convincimento che la razza, il colore, la discendenza,
la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica
siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli
o di gruppi". Dunque, l'opinione che la religione o le idee siano
fattori determinanti per nutrire avversione verso un gruppo, giustificherebbe
di fatto l'arresto del "reo", che verrebbe tradotto in un altro
paese, con conseguenze morali, giuridiche e materiali catastrofiche. Siamo
alla più conclamata ed incredibile forma di persecuzione e condanna
delle idee, del pensiero: viene difatti criminalizzato il semplice "possesso"
di "convincimenti", ovvero di idee e opinioni intime e personali
e in nessun modo tradottesi in comportamenti aventi, eventualmente, effettiva
rilevanza penale. |
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12) Il Mandato d'arresto europeo si fonda su un uso eccessivo, sproporzionato e liberticida della minaccia terroristica. La minaccia del terrorismo, utilizzata dall'11 settembre 2001 in poi come convincente strumento di pressione per introdurre l'Euromandato, non può e non deve giustificare, in linea di principio, alcuna diminuzione dei diritti civili fondamentali; non può minare una Costituzione e svilire le garanzie che questa statuisce per i cittadini di uno Stato sovrano.Tanto più che l'enunciato scopo di permettere a Stati stranieri interferenze anche pretestuose, in quanto immotivate ed insindacabili nel merito sulla libertà e sulle proprietà di cittadini di altre Nazioni, rappresenta non solo il funerale della sovranità dei singoli Stati, ma anche l'implicita ammissione del fatto che sta sviluppandosi un efficiente sistema di deportazione, sia pur coperto da un diverso nomen iuris. Spaventa la frettolosità con cui l'Unione europea, nonché prima di lei gli U.S.A. e la G.B. (si pensi al "Terrorism Act" e alla recente richiesta di Blair di avere processi segreti contro chi è accusato di terrorismo), si sono lanciati a varare leggi fortemente restrittive dei diritti fondamentali e della libertà d'opinione, in particolare con la scusa del terrorismo. |
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13) Sino ad oggi, alla luce dell'ordinamento costituzionale italiano, il Mandato di arresto europeo non ha valore imperativo: recepirlo anche solo in parte equivale però a recepirlo integralmente! Per questa ragione va respinto in toto. In effetti il Governo italiano ha assunto un impegno, in sede europea, a recepire l'Euromandato. Stando ad una lettura costituzionalmente eversiva dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea, l'Italia sarebbe ormai tenuta dal menzionato impegno (ottenuto fra l'altro obtorto collo) a recepire senz'altro lo sconvolgente istituto in esame. Di contro è evidente che l'obbligo di recepimento va letto alla luce dell'ordinamento costituzionale italiano, in base al quale è il Parlamento sovrano a dover esprimere l'ultima parola su questo tema. Né il Potere esecutivo, né men che meno, come è avvenuto, uno o alcuni membri del Potere medesimo, hannoalcuna, si badi, alcuna legittimazione, a sostituire il Parlamento in scelte quale quella in questione. Questa materia è coperta fra l'altro da riserva assoluta di legge ed è pertanto è rimessa dalla Costituzione all'insindacabile (e non coercibile!) valutazione finale delle Camere. Tanto premesso, se il Parlamento accogliesse l'Euromandato, sia pur adattandolo ai principi costituzionali e di civiltà del diritto penale, sorgerebbe un gravissimo pericolo: a questo punto, infatti, lo Stato italiano avrebbe recepito almeno in parte l'Euromandato, in tal modo riconoscendone il pieno valore vincolante ai sensi del citato art. 34. Sorgerebbe allora una responsabilità giuridica internazionale: l'Italia potrebbe venir condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in quanto pur avendo accettato integralmente la Decisione quadro (art. 34 cit.), la avrebbe al contempo recepita solo in parte. Tutti gli argini eventualmente posti dall'Italia potrebbero così cadere uno dopo l'altro, ed il Mandato divenire operativo in tutte le sue conseguenze (art. 35 del citato Trattato). La soluzione più ragionevole è pertanto quella di opporre un totale, pieno, assoluto "no" ad un simile liberticidio. Su eventuali obiezioni e dubbi che dovessero sorgere, prevalgono infatti oltre al surriferito argomento relativo alla preminenza della sovranità parlamentare la considerazione che i diritti fondamentali di libertà, attesa la loro peculiare natura, non sono in alcun modo riformabili dal Parlamento: neppure con le forme previste per le modifiche della Costituzione (art. 138 Cost.), come hanno avuto occasione di evidenziare in più d'una circostanza la stessa Corte costituzionale e la dottrina di settore. |
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14) La nascente Costituzione europea incombe sulle sovranità nazionali e sulle libertà civili come un novello cavallo di Troia. Un ultimo pericolo preme qui evidenziare: l'approvazione della Costituzione europea (v. art. 10, in particolare) sta svuotando di contenuto la Costituzione italiana (e quelle nazionali di tutt'Europa, ovviamente) in spregio alle rigide procedure di modifica costituzionale previste dal già citato art. 138 Cost. Tutto va oggi in questo senso: il caso paradigmatico del Mandato di arresto europeo dovrebbe indurre ad inquietanti riflessioni. In materia penale, oltretutto, il modello repressivo dell'Euromandato rappresenta solo il culmine di uno stillicidio di anti-principi giuridici che quasi con noncuranza vengono inseriti nelle proposte normative europee, sempre più sistematicamente orientate in senso puramente repressivo. Se la Costituzione europea venisse approvata, ne deriverebbe un'incontrollabile e definitiva emorragia di sovranità. L'equivoco di fondo dell'Unione europea è proprio questo: sta crescendo un formidabile Superstato, che però mentre si accinge a ridurre ad un tragico simulacro le sovranità nazionali nega espressamente ed insidiosamente di essere tale. Sorge pertanto una gravissima questione: è necessario che prima di cedere integralmente la Sovranità italiana all'Unione europea, il Parlamento ed il Governo italiani approfondiscano seriamente le implicazioni costituzionali di diritto interno connesse all'approvazione di una Supercostituzione Transnazionale, valutando le responsabilità morali, giuridiche e storiche, che ne conseguirebbero. Senza dimenticare l'assoluta gravità delle mire liberticide di cui gli organi europeisti hanno dato eloquentissima prova con la Decisione quadro qui esaminata. A cura dell' |
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Associazione Nazionale contro il Mandato
d'arresto europeo e
per la Difesa dei Diritti civili Via Ortaggi n. 8, 47900, Rimini MANIFESTO ADERISCONO: |
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