Pubblichiamo qui di seguito le prime quattro pagine della "Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo", così come riportate nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europe" del 18.7.2002 (Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea) DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa al mandato
d'arresto europeo |
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando quanto segue:
(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305. |
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graduale dei controlli allefrontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (4), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (5) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (6) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati
membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità
giudiziarie. Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del proincipio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria. Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficien-temente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimen- |
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sione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato |
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Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa
o estradata verso uno stato allorquando sussista un serio rischio che
essa venga sottoposta alla pena di morte,alla tortura o ad altri trattamenti
o pene inumane o degradanti.
Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione, |
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membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna. Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa. Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia. La presente decisione quadro rispetta fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'artico 6 del trattato sull'Unione europea (1) segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione. (1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1 |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
CAPO 1 PRINCIPI GENERALI
Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione 1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libèrtà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.
Articolo 2 Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo
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2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto
europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente
dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti
dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il
massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà
per tali reati é pari o superiore a tre anni:
- partecipazione a un'organizzazione criminale, - terrorismo, - tratta di esseri umani, - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, - contraffazione e pirateria in materia di prodotti, - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, - falsificazione di mezzi di pagamento, |
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, - traffico illecito di materie nucleari e radioattive, - traffico di veicoli rubati, - stupro, - incendio volontario, - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, - dirottamento di aereo/nave, - sabotaggio.
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
Articolo 3 Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di ese-cuzione, se quest'ultimo era competente a perse-guire il reato secondo la propria legge penale; 2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna; |
3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arrestò europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 4 Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente; 2) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo; 3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni; 4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale; 5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna; 6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; 7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati: |
b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Articolo 5 Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio. 2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata -su richiesta o al più tardi dopo 20 anni- oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. 3 Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
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