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Pubblichiamo qui di seguito le prime quattro pagine della "Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo", così come riportate nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europe" del 18.7.2002


(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002

relativa al mandato d'arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri

(2002/584/GAI)

Pag. 1
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

  1. In base alle conclusioni del Consiglio di Tam-pere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in partico-lare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottrag-gono alla giustizia dopo essere state condanna-te definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.
  1. Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000 (3), affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.
  2. (3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell' estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull' estradizione redatte in modo identico.
  3. Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell' acquis dell'Unione: la convenzione di applica-zione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.
(2) Parere reso il 9 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C E 12 del 15.1.2001, pag. 10
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graduale dei controlli allefrontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (4), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (5) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (6)

L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.
Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecu-zione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del proincipio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficien-temente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimen-

 


(4) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(5) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.
(6) GU C 313 del 13.10.1996, pag. 12.



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sione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato

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Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte,alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.

Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione,





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membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.

Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia.

La presente decisione quadro rispetta fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'artico 6 del trattato sull'Unione europea (1) segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI


Articolo 1

Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione

1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libèrtà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.

 

 

Articolo 2

Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo


1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.



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2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati é pari o superiore a tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,

- terrorismo,

- tratta di esseri umani,

- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- corruzione,

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato

- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specieanimali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi

- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- furti organizzati o con l'uso di armi,

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

- truffa,

- racket e estorsioni,

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di mezzi di pagamento,

 

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

- traffico di veicoli rubati,

- stupro,

- incendio volontario,

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

- dirottamento di aereo/nave,

- sabotaggio.


3 Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea(TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

 

 

Articolo 3

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo


L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

1) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di ese-cuzione, se quest'ultimo era competente a perse-guire il reato secondo la propria legge penale;

2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;



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3) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arrestò europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

 

Articolo 4

Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo


L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

2) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;

3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio; oppure

 

b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

 

Articolo 5

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari


L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata -su richiesta o al più tardi dopo 20 anni- oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

3 Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

 


Articolo 6
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti


1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.


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